Liberalizzazione dell’autotrasporto merci su strada. È stata pubblicata la legge 4/4/2012, n. 35 di conversione del DL 5/2012 cosiddetto “Semplificazioni”. Pertanto sono entrate in vigore le modifiche introdotte in sede di conversione, tra le quali quelle contenute nell’articolo 11 del DL stesso. Viene stabilito tra l’altro che per l’accesso diretto all’attività di autotrasportatore conto terzi  sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (non più 3,5 tonnellate), o con complessi formati da questi veicoli. L’accesso diretto al mercato sarà possibile unicamente con veicoli euro 5. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale sarà soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

Da rilevare inoltre che per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate occorrerà dimostrare di soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 5/2012.

fonte: scuolaguida.it

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