Novità importante per la rimozione dei sigilli dei tachigrafi e la loro rottura e la successiva sostituzione. Ad annunciarla ai propri clienti è Officine BPM, azienda specializzata negli allestimenti per autocarri. Per comprendere la novità però è necessario fare un passo indietro di un anno. Il 2 marzo dello scorso anno è entrata in vigore il regolamento UE (165/2014) che all’articolo 22 chiarisce come la rottura o la rimozione di un sigillo del tachigrafo digitale debba essere effettuata necessariamente da installatori o da officine autorizzati per interventi di riparazione, manutenzione o ricalibratura dello strumento oppure da funzionari di controllo formati e autorizzati.

Ma non è tutto. A bordo dell’autocarro deve essere mantenuta la giustificazione scritta dell’avvenuta rimozione dei sigilli in cui sia riportata la data e l’ora in cui si sono rotti i sigilli stessi. È bene sottolineare che i sigilli, una volta rimossi, devono necessariamente essere sostituiti da un installatore, da un’officina autorizzata o dal costruttore del veicolo, e da nessun altro. Inoltre, la risigillatura va effettuata entro sette giorni dalla rimozione e prima di questa bisogna effettuare un controllo e una calibrazione del tachigrafo.

A distanza di più di un anno il Regolamento di esecuzione 2017/548 del 23 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione lo scorso 24 marzo, ha aggiunto un altro piccolo dettaglio per quanto riguarda la giustificazione. In particolare, il Regolamento introduce un modulo standard e prefissato, che può e deve essere compilato solo dall’officina che ha rotto o rimosso il sigillo del tachigrafo digitale. Anche in questo caso chi deve compilare il modulo non è certamente il trasportatore, ma il responsabile dell’officina che ha rotto o rimosso il sigillo del tachigrafo per effettuare le necessarie modifiche o riparazioni. Spetta a lui/lei quindi compilare, timbrare e firmare il modulo. La versione originale del modulo, deve essere obbligatoriamente mantenuta a bordo dell’autocarro, previa sanzione, mentre in officina dovrà restare una copia timbrata.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti da Officine BPM, non esitare a contattare l’azienda allo 0376 371495 oppure scrivi a info@officinebpm.it e riceverai una risposta al più presto.

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